sabato 15 agosto 2020

Principali norme del codice di condotta di ASSOYOGA Italia relative ai rapporti dei professionisti iscritti


Articolo 1: Regole generali della professione di insegnante di yoga

1.1 Questo codice etico e deontologico è presentato come un insieme di regole a cui aderiscono le associazioni e gli insegnanti che desiderano essere Soci di ASSOYOGA Italia.
1.2 Tutti i membri, al momento della registrazione ad ASSOYOGA Italia saranno vincolati per scritto al rispetto delle suddette regole.
1.3 Il rispetto di queste regole si basa su una riflessione etica e una capacità di discernimento nell’osservanza dei principi fondanti dello dallo yoga come Yama e Nyama, regole di condotta che sono parte integrante della disciplina yoga, e di principi deontologici generali spiegati di seguito.
1.4 Il Codice deontologico degli insegnanti di yoga di ASSOYOGA Italia è pubblico.

Articolo 2: Principali disposizioni etiche

2.1 L’insegnante di yoga esercita la sua attività nel rispetto della persona umana.
2.2 Si impegna a dedicare la stessa attenzione a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni, nazionalità, credenze senza nessuna considerazione discriminatoria su età, sesso, origine, nazionalità, etnia, colore, religione, politica e posizione sociale.
2.3 Si astiene da ogni proselitismo politico, religioso o spirituale. Non orienta le scelte di vita degli allievi.
2.4 Garantisce il segreto professionale.
2.5 L’insegnamento dello Yoga non può avere l’unico scopo di realizzare un profitto: la trasmissione della scienza dello yoga è il primo valore.
2.6 L’insegnante trasmetterà lo yoga nel rispetto della tradizione originaria e dei suoi riferimenti classici. Esso si asterrà dal modificarli in base ai propri gusti o servizi personali e/o opportunità commerciali, per manipolare o distorcere gli insegnamenti dello yoga tradizionale.
Ciò non esclude la necessità di proporre tutti i possibili adattamenti affinché ogni praticante possa praticare yoga in base alle sue possibilità.
2.7 L’insegnante di yoga deve avere una adeguata preparazione in tutti i campi della disciplina yoga e conoscenze generali in ambiti fisiologici e psicologici tali da non compromettere il benessere dell’allievo.
2.8 Il luogo di pratica deve avere una struttura adeguata, dignitosa e non eserciterà la sua professione in condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

Articolo V: I compiti dell’insegnante di yoga verso i suoi studenti

Articolo 16: Regole generali

Le relazioni dell’insegnante con i suoi allievi sono basate sulla fiducia, che implica da parte dell’insegnante la stretta osservanza della sua etica professionale.
Come parte della sua pratica, l’insegnante deve avere un comportamento non violento.
Deve informare l’allievo dei suoi diritti e sottolineare i seguenti punti: condizioni di lavoro (comprese condizioni di annullamento iscrizione e cessazione di partecipazione ai corsi), condizioni finanziarie (onorari, rimborsi, spese, sessioni perse) …
16.1 L’insegnante rispetta l’intimità dell’allievo e non interferisce, nella sua vita privata.
16.2 L’allievo deve essere in grado di decidere da solo se e con chi vuole seguire una lezione di yoga.
16.3 L’insegnante non si vanterà di poteri, conoscenze o abilità che non ha. Si prenderà cura di indirizzare l’allievo che ne ha bisogno a professionisti che possiedono conoscenza e abilità, in particolare nel campo della salute.
16.4 Rispetta i diritti, la dignità e il merito di ogni essere umano così come la sua libertà individuale, nello specifico, tratta tutti allo stesso modo, nel contesto dello yoga, senza distinzione sesso, origine etnica o credo politico o religioso.
16.5 In nessun caso abusa dell’autorità derivante dal suo ruolo di insegnante sul piano economico, sessuale, religioso o morale.
16.6 Prende in considerazione il benessere, la salute e lo sviluppo di ciascun allievo , rispettando i suoi limiti e le ragioni che lo hanno portato a praticare yoga.
16.7 L’insegnante di yoga rispetta i limiti delle capacità di ogni allievo.
16.8.L’insegnante yoga non praticherà nessuna manipolazione, cura o ad un atto simile, interventi psicoterapici che supererebbero il suo ruolo e la sua competenza.
16.9 Gli insegnanti di yoga che, inoltre, possiedono diplomi e abilità in altre discipline come medicina, fisioterapia, osteopatia, psicologia, psicoanalisi, o discipline con affinità con  lo yoga escluderanno totalmente nel contesto della lezione confusione tra lo yoga e queste altre discipline.
16.10 Gli insegnanti di yoga presteranno attenzione, in questo caso, a non invitare gli allievi  a diventare “pazienti” o “clienti” della loro altra attività. L’insegnante yoga non dovrà fare ai propri allievi osservazioni o interpretazioni mediche, psicologiche, comportamentali che non rientrano nell’ambito di applicazione e di competenze dello yoga.
16.11 Quando una scuola o un insegnante utilizzano tecniche diverse dallo yoga, questo sarà chiaramente annunciato in modo che il praticante possa scegliere con piena cognizione di causa.
16.12 L’insegnante di yoga avrà cura di non mescolare discipline diverse creando ibridi dello yoga, le diverse discipline dovranno essere distinte e praticate separatamente con i relativi nomi di appartenenza.

Articolo VI: Formazione professionale dell’insegnante di yoga

Articolo 17: Regole generali

Il dovere primario ed essenziale verso lo yoga è il rispetto. Questo si esprime prima di tutto con il dovere di approfondire la propria conoscenza attraverso la formazione di base, lo studio continuo e la pratica quotidiana.

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